ROMA. Ci mancava anche questa. Non bastava il fuggi fuggi generale dalla Commissione consigliare da parte di PDL e LEGA per l’incapacità di presentare una legge sulle deroghe. Ora, con la fresca sentenza della Corte Costituzionale, i novelli Consiglieri regionali avranno la scusa per non approvare nemmeno la legge sulle catture e tanto meno gli emendamenti per la revisione della legge 26/93 per il diritto di permanenza associativa. Eppure gli anni scorsi avevamo tenuto duro e abbiamo avuto il coraggio di andar contro sentenze assurde pur di rivendicare il diritto alle nostre tradizioni. E ce l’avevamo fatta!. …poveri noi come siamo ridotti tra false promesse e invidie di bassa lega. Eccovi il testo, se a qualcuno interessa. A presto.Dispositivo: illegittimità costituzionale SENTENZA N. 266 ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)], e dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 [Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)], promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi rispettivamente notificati il 12-19 ottobre 2009 e il 20-24 novembre 2009, depositati in cancelleria il 21 ottobre 2009 ed il 26 novembre 2009 ed iscritti ai nn. 94 e 102 del registro ricorsi 2009.
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Lombardia e Toscana;
udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Marcello Cardi per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2009 e depositato il successivo 21 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)], per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.
1.2 – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la citata legge regionale n. 19 del 2009 per aver autorizzato la gestione degli impianti per la cattura delle specie indicate nell’allegato “A” della medesima legge «in assenza dei presupposti e delle condizioni poste» dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). In particolare, il ricorrente osserva che la citata norma comunitaria subordina la «possibilità di autorizzare in deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantità alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni rigidamente controllate e all’impiego di modalità selettive in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo venatorio».
Sotto tale profilo, dunque, risulterebbe integrata la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., non avendo
1.3 – In secondo luogo, la legge regionale impugnata violerebbe anche il principio stabilito dall’art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in base al quale, ad avviso del ricorrente, la potestà legislativa regionale in ordine alla autorizzazione del piano di cattura dei richiami vivi dovrebbe essere «esercitata non solo nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore comunitario […], ma anche dei principi stabiliti dal legislatore statale […], che richiede espressamente il parere favorevole dell’ISPRA». Pertanto, posto che la suddetta disposizione statale integrerebbe, sempre secondo il ricorrente, una «esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ponendo un limite a interventi regionali che possono pregiudicare gli equilibri ambientali», la legge regionale impugnata violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
2. – Con memoria depositata in data 24 novembre 2009, si è costituita in giudizio
2.1 – Dopo aver ricostruito il quadro normativo comunitario, statale e regionale, di riferimento, la resistente evidenzia che la finalità della disciplina censurata è «quella di assicurare il rifornimento dei richiami vivi ai cacciatori che esercitano l’attività venatoria nella forma dell’appostamento fisso e temporaneo», in attuazione dell’art. 4 della legge n. 157 del 1992 e dell’art. 7 della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).
Ciò premesso, in ordine al primo motivo del ricorso, la difesa regionale deduce che l’art. 9 della direttiva 79/409/CEE ammette la possibilità di derogare al divieto di cattura dei richiami vivi, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», al fine di consentire «in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità» (art. 1, paragrafo 1, lettera c, della direttiva 79/409/CEE).
Il secondo comma dello stesso art. 9 della direttiva, prosegue
Orbene, la difesa della resistente evidenzia che l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2007 «prevede che il Consiglio regionale approvi con legge, “sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)” (ora ISPRA), entro il mese di giugno di ogni anno, il piano con cui è individuato il numero massimo di impianti da abilitare per Provincia e il numero massimo dei richiami vivi da catturare per singola specie consentita e complessivamente per ogni provincia». Detto piano annuale, prosegue la resistente, è stato adottato, con la legge impugnata, in considerazione della comprovata insufficienza (desunta dai dati forniti dalle singole Province) del patrimonio di richiami vivi appartenenti alle specie in essa individuate in possesso dei cacciatori lombardi rispetto all’ammontare potenzialmente consentito in base alle previsioni della legge regionale n. 26 del 1993.
Quanto all’individuazione delle specie utilizzate allo scopo di richiamo, la difesa regionale sottolinea che, in quanto appartenenti a specie cacciabili, esse sarebbero soggette ad un prelievo ben più consistente attraverso l’esercizio venatorio, sicché, anche sotto tale profilo, non vi sarebbe alcun contrasto della disciplina impugnata con le esigenze di conservazione delle diverse specie coinvolte dettate dalla direttiva 79/409/CEE.
In conformità con le precedenti argomentazioni, la resistente ritiene che la potestà legislativa della Regione riconosciuta dall’art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 sia stato esercitato nel rispetto di tutte le condizioni e presupposti previsti dalla citata normativa comunitaria.
2.2 – Con riferimento al secondo motivo di censura,
Peraltro, nonostante la natura non vincolante del parere reso dall’ISPRA sul piano di cattura oggetto della legge impugnata,
Sulla base di tali osservazioni, secondo la difesa regionale, sarebbe quindi infondata la dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992.
3. – Con memoria depositata in data 17 maggio 2009, la difesa regionale ha integralmente ribadito le argomentazioni già svolte nell’atto di costituzione a sostegno della inammissibilità e, comunque, della infondatezza delle questioni proposte con il ricorso.
4. – Con distinto ricorso notificato il 20 novembre 2009 e depositato il successivo 26 novembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, l’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 [Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)], nella parte in cui prevede che «le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l’anno 2009, di uccelli appartenenti alle specie: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per specie così come risulta dall’allegato A alla presente legge».
4.1 – Il ricorrente premette che la legge regionale n. 53 del
In particolare, l’autorizzazione alla cattura dei citati esemplari appartenenti alla fauna selvatica da utilizzare a scopo di richiamo risulterebbe disposta in «assenza dei presupposti e delle condizioni poste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici)», il quale ammette il prelievo in deroga di piccole quantità di esemplari di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica a condizione che «non vi siano altre soluzioni soddisfacenti». A sostegno di tale profilo di incostituzionalità il ricorrente deduce che – così come osservato nel parere sfavorevole del 14 agosto 2009, rilasciato dall’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) alla Regione istante – «i dati relativi ai richiami attualmente detenuti in Regione» mostrerebbero «come la riproduzione in cattività non solo rappresenti una valida alternativa alla cattura, ma costituisca anche la principale fonte di approvvigionamento per i cacciatori».
4.2 – In secondo luogo, ad avviso del ricorrente, con la norma impugnata
Conseguentemente l’art. 2 della legge regionale n. 53 del 2009 si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 4 della legge n. 157 del 1992, contenente uno standard minimo ed uniforme di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema inderogabile per il legislatore regionale.
5. – Con memoria depositata in data 22 dicembre 2009, si è costituita in giudizio
5.1 – In primo luogo, la resistente osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la possibilità di derogare al regime limitativo della caccia prevista dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE sarebbe ammissibile al ricorrere di tre condizioni: innanzitutto che non risulti percorribile un’altra soluzione soddisfacente; in secondo luogo, che sussista uno dei motivi tassativamente elencati dal citato art. 9, n. 1, lettere a), b) e c); in terzo luogo, che la deroga sia adottata con le prescritte formalità indicate al n. 2 del medesimo articolo. Quanto al primo requisito, prosegue
5.2 – Con riferimento alla seconda condizione,
5.3 – In terzo luogo, la resistente osserva che l’art. 2 della legge n. 53 del 2009 risulterebbe rispettoso di tutti i requisiti prescritti dall’art. 9 della richiamata direttiva comunitaria, avendo tale articolo menzionato: le specie (nei quantitativi suddivisi per provincia e per tipo) che formano oggetto della deroga, le autorità abilitate alla gestione degli impianti di cattura, nonché quelle deputate alla vigilanza e ai controlli sull’attività stessa.
5.4 – Pertanto, ad avviso della Regione Toscana, il primo motivo di ricorso dovrebbe essere respinto.
6. – Quanto al secondo motivo, la resistente osserva che, a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, la materia della caccia – pur incontrando i limiti derivanti, oltre che dall’ordinamento comunitario, anche dai principi stabiliti dalla normativa statale in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – rientrerebbe tra le competenze assegnate alla potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.
Ciò premesso, prosegue
6.1 – Conseguentemente, posto che la disposizione impugnata sarebbe stata adottata nel rispetto degli indirizzi statali che informano la materia, anche il secondo motivo di ricorso dovrebbe essere respinto.
Considerato in diritto
1. – Con due distinti ricorsi, ritualmente notificati e depositati, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato – in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione –, rispettivamente, la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)], e l’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 [Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)].
2. – Il ricorrente dubita, in primo luogo, della legittimità costituzionale delle norme impugnate, rispettivamente adottate dalle Regioni Lombardia e Toscana, poiché, in entrambi i casi, l’autorizzazione alla gestione degli impianti di cattura di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo di richiamo sarebbe stata rilasciata «in assenza dei presupposti e delle condizioni poste» dall’art. 9 della direttiva 409/79/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
3. – In secondo luogo, il ricorrente lamenta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la illegittimità costituzionale delle medesime norme in quanto, in entrambi i casi, l’adozione dei piani di cattura in parola sarebbe stata rilasciata in mancanza del parere favorevole del competente Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), che, invece, ad avviso del ricorrente, risulterebbe prescritto dall’art. 4 della legge n. 157 del 1992, quale standard minimo ed uniforme di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema inderogabile per il legislatore regionale.
4. – Considerata l’omogeneità delle questioni sollevate, i ricorsi possono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.
5. – La questione di legittimità costituzionale concernente la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. è fondata.
6. – L’art. 9 della citata direttiva 79/409/CEE – oggi riprodotto (senza alcuna modificazione di sostanza) nell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) – prevede che gli Stati membri, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», possano derogare alle misure di protezione poste dalla medesima direttiva per il conseguimento di una serie di interessi generali tassativamente indicati fra i quali, per quanto riguarda il presente giudizio, quello di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità».
La costante giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che si tratta di «un potere di deroga esercitabile in via eccezionale» che ammette «l’abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima, alle condizioni ed ai fini di interesse generale indicati dall’art. 9.1, e secondo le procedure e le modalità di cui al punto 2 dello stesso art. 9» (sentenze n. 168 del 1999 e n. 250 del 2008).
Il carattere eccezionale del potere in questione è stato peraltro ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare, Corte di giustizia CE, 8 giugno 2006, causa C-118/94), secondo la quale l’autorizzazione degli Stati membri a derogare al divieto generale di cacciare le specie protette è subordinata alla adozione di misure di deroga dotate di una motivazione che faccia riferimento esplicito e adeguatamente circostanziato alla sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall’art. 9, paragrafi 1 e 2.
Detti requisiti, infatti – precisa sempre
In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 9 della citata direttiva prevede che le deroghe debbano menzionare: a) le specie che formano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; d) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il rispetto del vincolo comunitario derivante dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi art. 9 della direttiva 2009/147/CE) impone l’osservanza dell’obbligo della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di tutte le condizioni in esso specificamente indicate, e ciò a prescindere dalla natura (amministrativa ovvero legislativa) del tipo di atto in concreto utilizzato per l’introduzione della deroga al divieto di caccia e di cattura degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica stabilito agli articoli da
7. – Ebbene, tale onere non risulta rispettato in alcuno degli atti legislativi impugnati. In particolare, quanto alla legge della Regione Lombardia n. 19 del 2009, deve rilevarsi la completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva. Quanto all’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 53 del 2009, invece, la motivazione, seppure formalmente esistente, risulta fondata su petizioni di principio prive di alcun riferimento alle condizioni concrete che avrebbero potuto, in ipotesi, giustificare la deroga adottata.
Inoltre, il mancato assolvimento di tale onere risulta ancora più evidente se si considerano le puntuali obiezioni svolte dall’ISPRA (nel parere datato 14 agosto 2009), secondo il quale «i dati relativi ai richiami attualmente detenuti» dalla Regione Toscana avrebbero mostrato «come la riproduzione in cattività» non solo rappresentasse «una valida alternativa alla cattura», ma costituisse anche «la principale fonte di approvvigionamento per i cacciatori».
8. – Pertanto, in accoglimento dei ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni regionali impugnate, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 della direttiva 79/409/CEE – oggi riprodotto nell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE.
9. – Rimane assorbita ogni ulteriore censura.
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)];
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 [Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA


















5 Commenti
siamo alla follia qua si deve andare veramente a roma ..tutti
e poi a bruxelles..
io ci sono , però questa volta andiamo a Roma con i fucili…..!!!!
Tutto ciò va di pari passo con “l’indagine a livello conoscitivo” sul possesso di uccelli d’allevamento da parte di ogni singolo cacciatore……..
ODDIO ,VERO CHE LE CATTURE SON CONCESSE IN DEROGA ALLA409/79 ,UNA VOLTA MOTIVATE PER BENE, UNA VOLTA RECEPITO L’OK DALL’INFS O EQUIVALENTE ISTITUTO REGIONALE(COSA CAVOLO ASPETTIAMO…)
STIAMO PARLANDO DI SPECI CACCIABILI….
SI DEVE RIFARE UNA LEGGE CHE CONSIDERI LE OBIEZIONI DELLA CORTE E VI PONGA RIMENDIO.
Il problema magari non è la Corte ma il Presidente del Consiglio che, volente o nolente, ha firmato il ricorso contro la legge 19 6-8-2009 Regione Lombardia: è ora di finirla di predicare in un modo (promesse elettorali a Vicenza es.campagna elettorale Berlato per P.Europeo) e razzolare nell’altro (accontentare le varie “animaliste” presenti nel proprio partito).