Legge Reg. sulle deroghe 08′

Approvata La legge regionale sulle deroghe 2008

Progetto di Legge Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della Direttiva n.79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1079 concernente la conservazione degli uccelli selvatici in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221. ”Integrazioni alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva n.79/409/CEE.”

di iniziativa dei Consiglieri Regionali:
LIGASACCHI Vanni
SAFIOTTI
MACCONI
FROSIO
VALENTINI PUCCITELLI
ALBONI
GALLI
MACCARI

Testo della legge approvata

Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della Direttiva n.79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1079 concernente la conservazione degli uccelli selvatici in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221. ”Integrazioni alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva n.79/409/CEE.”

Art.1 – (Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE) 1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b), e c), della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, nonché nell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” e nell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, vengono attuati nella Regione della Lombardia, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”, con la presente legge.

Art. 1 bis – Deroghe 1. La regione adotta le deroghe di cui all’articolo 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni: a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica; b) nell’interesse della sicurezza aerea; c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque; d) per la protezione della flora e della fauna; e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni; f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall’art. 19 bis della legge 157/92. 3. La regione, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando: a) le specie che ne formano oggetto; b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f); c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato; d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe; e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dal comma 6 per i prelievi in deroga. 4. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica. 5. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte di cacciatori iscritti agli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Lombardia o che esercitano la caccia nelle aziende faunistiche venatorie della Lombardia, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla giunta regionale e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini. 6. I prelievi di cui al comma precedente possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge 157/1992 e all’articolo 23 della L.R. 26/1993 e successive modificazioni.

Art. 1 ter – (Condizioni e controlli) 1. Il numero di capi prelevati, ai sensi dell’articolo 1 bis deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria. Le schede di monitoraggio di cui al precedente art. 1 bis, comma 5, devono essere riconsegnate a cura del cacciatore, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla giunta regionale; le modalità ed i termini per la riconsegna delle schede di monitoraggio alla provincia e per la trasmissione da parte di questa dei dati acquisiti, sono stabiliti con provvedimento dalla giunta regionale. 2. L’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitatà a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate. 3. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi della presente legge, in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi ed in relazione, con riferimento alle deroghe motivate ai sensi del precedente art. 1 bis, lettera f), all’entità dei prelievi venatori in deroga monitorati, rispetto alla piccola quantità prevista dalla direttiva 79/409/CEE, tenuto conto anche di quanto indicato dalla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea. 4. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge. 5. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’INFS e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale. 6. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all’articolo 27 della legge n. 157/1992. 7. La manca restituzione delle schede di monitoraggio di cui all’art. 1 bis, comma 5 entro i termini comporta l’applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall’art. 51, comma 3, della L.R. n. 26/1993 e successive modificazioni.

Art. 1 quater – (Stagione venatoria 2008-2009) 1. Per la stagione venatoria 2008-2009, ricorrendone le condizioni e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, il regime di deroga previsto dall’art. 9, comma1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE si applica ai sensi della seguente tabella: Disciplina del regime di deroga previsto dall’art. 9, comma1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse al prelievo SPECIE Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi) Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi) Tempi (stagione venatoria) STORNO (Sturnus vulgaris) 20 100 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre FRINGUELLO (fringilla coelebs) 20 100 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre PEPPOLA (fringilla montifringilla) 5 25 Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2. Il prelievo annuale complessivo consentito nella regione Lombardia: Storno (Sturnus vulgaris) n. 249.639 complessivo capi Fringuello (fringilla coelebs) n. 711.009 complessivo capi Peppola (fringilla montifringilla) n. 123.895 complessivo capi 3. Lo schema delle schede di monitoraggio nonché i relativi indirizzi applicativi e adempimenti per il loro utilizzo, sono riportati nell’allegato 1, parte integrante della presente legge. 3. Dopo l’art. 26, comma 1, della legge n. 26/93 ( Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) così come modificato dalla legge regionale 8 maggio 2002, n. 7, è aggiunto il seguente comma 1 bis: “Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione orticoltori italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l’anellino inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle Federazioni ed il numero complessivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni stesse”. Art. 1 quinquies – (Abrogazioni e dichiarazione d’urgenza) 1. Sono o restano abrogate: a) la Legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (legge quadro sul prelievo in deroga); b) la legge regionale 30 agosto 1997, n. 34 (applicazione del regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503). 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. ALLEGATO… (OMISSIS)

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